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Chi crede nell’efficienza energetica come risorsa strategica delle aziende non si trova a suo agio a parlare di “obblighi”.

Tuttavia ritengo importante analizzare cosa ha detto il Ministero riguardo alle categorie di imprese che dovranno eseguire entro il 05/12/2015 una diagnosi energetica secondo il D.LGS. 102 del 04/07/14.

Il MISE ha infatti pubblicato a Maggio un documento intitolato “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese”, confermando che le imprese obbligate sono:

  1. le “grandi imprese”
  2. le “imprese a forte consumo di energia”

E’ grande chi non è piccolo

Le grandi imprese vengono ora definite come “tutte le imprese che non sono qualificabili PMI” in accordo con la Raccomandazione 2003/361/CE ovvero le imprese che nei due anni precedenti al 2015:

A. abbiano occupato almeno 250 persone

E/O

B. abbiano un fatturato annuo superiore ai 50 Mln di € “E” abbiano un totale di bilancio annuo superiore ai 43 Mln di €

E’ quindi chiarito che: se è vera la A) è irrilevante la B), in altre parole sono comunque Grandi Imprese le imprese con più di 250 persone; se invece l’azienda è con meno di 250 persone, entrambe le condizioni (fatturato e bilancio) devono essere soddisfatte perché si configuri come grande impresa.

E’ energivoro chi è in Cassa Conguaglio

Le imprese a forte consumo di energia sono le imprese iscritte nel 2014 nell’elenco annuale istituito alla cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 05/04/2013.

Da notare come la circolare di maggio non faccia riferimento ai “requisiti” riportati DM 05/04 stesso, ma all’effettiva iscrizione alla cassa – c’è chi dice che questo sia un caso restrittivo che potrebbe non piacere in Europa…i requisiti, da DM 05/04 (art. 2 comma 1) reciterebbero:

“Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall’elettrica;
b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento.”

Le eccezioni e le complicazioni a quanto sopra detto non mancano, ad esempio se le imprese sono collegate ad enti pubblici o nel caso di imprese multi-sito. In questi casi l’analisi deve essere più attenta e spesso non è banale ma il succitato documento del MISE è di sicuro supporto.

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