Delibere CEI spiegate da EncoreCon la delibera 786/2016/R/eel l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla variante V2 alla Norma CEI 0-16 (nel caso di connessioni in media e alta tensione alle reti di distribuzione) e dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, (nel caso di impianti di produzione da connettere in bassa tensione) relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo.

In particolare la delibera 786/2016/R/eel:

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1. conferma, rispetto al documento 614/2016/R/eel, sia le tempistiche consultate, prevedendo al 1 luglio 2017 l’entrata in vigore della nuova edizione della Norma CEI 0-21, sia l’applicazione delle prescrizioni relative agli inverter e ai sistemi di protezione di interfaccia e l’estensione del campo di applicazione delle disposizioni previste per gli utenti attivi anche agli impianti di produzione con potenza nominale inferiore a 1 kW, ferma restando la semplificazione da richiedere al CEI per gli impianti di piccolissima taglia ;

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2. esplicita che, nel caso di richieste di connessione presentate, ai sensi del TICA, fino al 30 giugno 2017, è comunque possibile applicare, su istanza del richiedente, le disposizioni previste dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, qualora i dispositivi e/o sistemi di accumulo degli impianti di produzione siano conformi e certificati secondo le disposizioni della nuova edizione della Norma CEI 0-21;

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3. rimanda a un successivo esame l’impatto della Variante V2 alla Norma CEI 0-16 sul TIQE 2016-2023, con riferimento alle verifiche periodiche del sistema di protezione generale;

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4. conferma le tempistiche entro le quali debbano essere effettuate le verifiche periodiche del sistema di protezione di interfaccia con cassetta prova relè, prevedendo che:

  • i gestori di rete, nel corso del primo mese successivo alla scadenza, inviino un sollecito al produttore, qualora la medesima verifica non sia già stata effettuata;
  • qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal sollecito di cui sopra, il gestore di rete ne dia comunicazione al GSE che provvede a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti; e che a seguito dell’effettuazione delle verifiche e della conseguente comunicazione ai gestori di rete e al GSE, tale sospensione cessi gli effetti;
  • le verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia siano effettuate obbligatoriamente anche all’atto della sostituzione dei medesimi nel caso di guasto e/o malfunzionamento;
  • nel caso di impianti di produzione costituiti da due o più sezioni, ai fini della definizione della periodicità delle verifiche, si faccia riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione;

5. dispone con riferimento alle disposizioni regolatorie per la connessione di impianti di produzione di piccolissima taglia (non limitandosi quindi ai soli impianti “plug and play” come indicato in consultazione):

  • di richiedere al Comitato Elettrotecnico Italiano, nell’ambito del protocollo d’intesa, una semplificazione della Norma CEI 0-21, anche alla luce del quadro tecnico normativo europeo, eventualmente distinguendo tra impianti di produzione “plug and play” e altri impianti, ferma restando la sicurezza e la prestazione dei servizi di rete essenziali per non comportare criticità sulle reti pubbliche;
  • di rinviare le conseguenti modifiche e integrazioni al TICA successivamente al completamento delle predette semplificazioni della Norma CEI 0-21.

Il testo della delibera si può scaricare al link sottostante:


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