Ricordiamo che le Grandi Imprese sono obbligate ad eseguire entro il 05/12/2015 una diagnosi energetica secondo il D.LGS. 102 del 04/07/14.
Abbiamo visto in un post precedente quali sono le linee guida per definire una Grande Impresa (“>250 dipendenti” O “>50 Mln di fatturato E >43 Mln di bilancio”).
Chiarimenti arrivano dall’ENEA nel caso di imprese non autonome e molta attenzione va prestata in questi casi: le imprese non autonome dovranno inserire infatti all’interno dei propri dati anche quota parte dei dati delle imprese loro associate o consociate e potrebbero così rientrare nella definizione di Grande Impresa anche se da sole non raggiungerebbero i criteri necessari.
Proviamo sotto a riassumere i principali temi del documento ENEA.
Le definizioni:
– Associata: L’impresa A detiene una quota di partecipazione compresa tra il 25% ed il 50% in B e/o viceversa
– Collegata: L’impresa A detiene più del 50% dei diritti di voto degli azionisti o soci di B e/o viceversa (o ha comunque un’influenza dominante)
Le implicazioni nei calcoli:
– L’impresa associata dovrà aggiungere ai propri dati una percentuale dei dati delle imprese cui è associata pari alla quota di partecipazione che detiene o per cui è detenuta.
– L’impresa collegata dovrà aggiungere ai propri dati il 100% dei dati delle imprese cui è collegata e delle imprese a loro volta collegate per tutta la catena.
Quanto sopra scritto non deve intendersi come esaustivo, sono presenti eccezioni e casi particolari (ad esempio nella definizione di impresa autonoma se legata ad università, investitori istituzionali, etc.)
Per ulteriori approfondimenti e schemi esemplificativi si rimanda al documento ENEA:
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