Chi crede nell’efficienza energetica come risorsa strategica delle aziende non si trova a suo agio a parlare di “obblighi”.
Tuttavia ritengo importante analizzare cosa ha detto il Ministero riguardo alle categorie di imprese che dovranno eseguire entro il 05/12/2015 una diagnosi energetica secondo il D.LGS. 102 del 04/07/14.
Il MISE ha infatti pubblicato a Maggio un documento intitolato “Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese”, confermando che le imprese obbligate sono:
- le “grandi imprese”
- le “imprese a forte consumo di energia”
E’ grande chi non è piccolo
Le grandi imprese vengono ora definite come “tutte le imprese che non sono qualificabili PMI” in accordo con la Raccomandazione 2003/361/CE ovvero le imprese che nei due anni precedenti al 2015:
A. abbiano occupato almeno 250 persone
“E/O”
B. abbiano un fatturato annuo superiore ai 50 Mln di € “E” abbiano un totale di bilancio annuo superiore ai 43 Mln di €
E’ quindi chiarito che: se è vera la A) è irrilevante la B), in altre parole sono comunque Grandi Imprese le imprese con più di 250 persone; se invece l’azienda è con meno di 250 persone, entrambe le condizioni (fatturato e bilancio) devono essere soddisfatte perché si configuri come grande impresa.
E’ energivoro chi è in Cassa Conguaglio
Le imprese a forte consumo di energia sono le imprese iscritte nel 2014 nell’elenco annuale istituito alla cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 05/04/2013.
Da notare come la circolare di maggio non faccia riferimento ai “requisiti” riportati DM 05/04 stesso, ma all’effettiva iscrizione alla cassa – c’è chi dice che questo sia un caso restrittivo che potrebbe non piacere in Europa…i requisiti, da DM 05/04 (art. 2 comma 1) reciterebbero:
“Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall’elettrica;
b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento.”
Le eccezioni e le complicazioni a quanto sopra detto non mancano, ad esempio se le imprese sono collegate ad enti pubblici o nel caso di imprese multi-sito. In questi casi l’analisi deve essere più attenta e spesso non è banale ma il succitato documento del MISE è di sicuro supporto.
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